GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.
SERVIZIO MALATTIA MEDICI
Viale di Villa Massimo, 39 00161 Roma
Tel. 06 44248341
Riferimento Sinistro
n°
Polizza n° 0081301025-Medici di
Medicina Generale per inabilità temporanea assoluta
Egregio Dottore,
abbiamo ricevuto
valutazione della Sua pratica, i nostri uffici dovranno ricevere, a mezzo raccomandata, la documentazione di seguito riportata
entro un anno dalla data di inizio malattia:
1. modello allegato compilato in ogni sua parte con l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del D.lgs
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le
evidenziamo che tale autorizzazione è indispensabile per
poter provvedere all’istruzione e gestione della pratica nonché
liquidazione del sinistro;
2. certificato medico o eventuale dichiarazione di ricovero o di day hospital in Istituto di Cura con date di ingresso e di dimissioni (con diritto da parte della
Società di richiesta della copia della cartella clinica completa) con diagnosi
e prognosi;
3. esatto recapito ove Lei si rende reperibile durante il decorso della
malattia;
4. dichiarazione rilasciata dalla A.S.L.,
al termine della malattia o trascorsi i primi 30 giorni dall’inizio della
stessa, che attesti il periodo e l’avvenuta sostituzione per malattia con altro
sanitario;
5.
copia delle distinte dei pagamenti
effettuati dalla Regione nei tre mesi antecedenti la malattia;
6. certificato di avvenuta guarigione con relativa
data di ripresa lavoro o continuazione della malattia;
7. fattura —
o ricevuta fiscalmente valida — rilasciata dal Medico Sostituto, quietanzata per
avvenuto pagamento, che riporti la descrizione del servizio reso (sostituzione)
con l’esatta indicazione del periodo durante il quale il servizio stesso è
stato effettuato.
La fattura, da esibire in originale con relativa fotocopia, sarà restituita
dopo le opportune verifiche;
8. autocertiftcazione
attestante l’inabilità temporanea e assoluta allo svolgimento delle attività
professionali, specificando di avere o non avere altri incarichi.
Qualora avesse già provveduto all’invio dei documenti di cui sopra, La preghiamo di non tenere in considerazione i relativi punti.
Con i migliori saluti.
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
SCHEDA
TECNICA
POLIZZA n. 81301025— copertura rischi economici dei
medici di Medicina Generale
Il
Medico di Famiglia, quando si assenta per malattia ed
infortunio dal servizio per più di 3 giorni consecutivi, deve comunicare alla
competente A.S.L. il nominativo del collega che lo
sostituisce al quale dovrà corrispondere un emolumento per i primi 30 giorni.
La polizza in questione nasce, per compensare il medico del danno economico
subito in questa circostanza. Per questo motivo viene
richiesta la fattura, che rappresenta l’unico documento comprovante l’effettivo
carico economico subito. Nel caso in cui il medico nominato abbia assicurato la
sostituzione, a titolo gratuito (per es.: un collega con il quale si scambia mutualmente
il servizio) non è previsto il rimborso per la semplice ragione che non c’è
stato alcun danno economico.
Questo sistema consente una corretta gestione della polizza ed
assicura la massima trasparenza.
CONTRAENTE
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale per
la disciplina dei rapporti
libero-professionali con i Medici di Medicina Generale.
ASSICURATORI
Assicurazioni Generali S.p.A. - Delegataria
Unipol -
Coassicuratrice
Fondiaria —
Sai - Coassicuratrice
ASSICURATI
I
Medici di Medicina Generale
GARANZIE
LIMITI DELLE PRESTAZIONI
Il rimborso sarà corrisposto, all’assicurato, entro il limite di un importo
massimo giornaliero calcolato secondo un indice forfettario delle competenze
spettanti dell’ACN a titolo dell’Art. 59 lettera A
comma 1, con la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità
individuata convenzionalmente nel 20% (integralmente nei mesi di aprile,
maggio, ottobre e novembre; maggiorati del 20% nei mesi di dicembre, gennaio,
febbraio e marzo; ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre.);
Il suddetto rimborso sarà calcolato con decorrenza dal:
-sesto giorno di sostituzione fino al trentesimo giorno,
per ogni malattia che non comporti ricovero in Istituto di Cura;
- primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio che comporti ricovero
in Istituto di Cura, day hospital con intervento
chirurgico, day hospital per malattia oncologica
anche senza intervento chirurgico;
- primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia in
gravidanza che comporti ricovero in Day Hospital per
prestazioni diagnostiche invasive (amniocentesi, endoscopie con biopsia, biopsie, coronografie,
eliminazione dei calcoli renali attraverso bombardamento/laser);
- primo giorno di sostituzione sino al trentesimo, in caso di
infortunio senza ricovero che abbia per conseguenza un grave
traumatismo. (che comporta immobilizzazione o
gessatura superiore a 40 gg.)
La sostituzione si deve iniziare e concludere in
giorno lavorativo -
eventuali
giorni festivi all’inizio e/o al termine del periodo non saranno liquidati.
1. gravidanza;
2. interruzione volontaria della gravidanza(legge n. 194
del 22/05/1 978 e successive modifiche);
3. maternità —
nei
due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi la data
effettiva del parto (ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);
4. aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi nel periodo compreso tra
l’inizio del terzo mese e il termine del sesto mese (ai sensi della legge n.
379 del 11/12/1 990);
5. cure termali;
6. alcolismo, tossicodipendenza;
7. infermità mentale, secondo quanto stabilito dall’art. 19
comma dell’A.C.N.;
8. uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci;
9. azioni dolose commesse o tentate dall’Assicurato,
atti contro la propria persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
10. quanto previsto agli artt. 18 e 19 dell’A.C.N..
Sono inoltre escluse dalla garanzia le malattie senza ricovero che abbiano
colpito il medico assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla
chiusura di ogni precedente periodo, per il quale sia stato richiesto il
rimborso a termini della presente assicurazione.
PRESCRIZIONE
In base all’art. 2952 del Codice Civile la prescrizione si realizza trascorso
un anno dalla data effettiva di accadimento dell’evento. L’interruzione dei
termini può avvenire solo su comunicazione del medico e resta valida per un
anno dalla data dell’ultima comunicazione.
DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato deve comunicare — a mezzo di raccomandata al
Servizio Malattia Medici —
sezione
Medici di Medicina Generale — l’inizio della malattia che comporti l’impossibilità
di prestare la propria opera e la sostituzione con altro medico. (non vengono accettate denunce via fax o via telefono). La
comunicazione deve essere inviata entro 10
gg. dall’inizio della malattia ovvero dalla dimissione
dall’istituto di Cura che contenga:
1. certificato medico o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura;
2. esatto recapito ove il medico si rende reperibile
durante il decorso della malattia.
3. autodichiarazione che attesti Io svolgimento di tutti gli incarichi in
Convenzione.(Assistenza Primaria, Continuità
Assistenziale ecc.)
COMUNICAZIONE ALLEGATA CHE VIENE INVIATA AL MEDICO NON APPENA
RICEVUTA
DENUNCIA Dl
RIFERIMENTI
Servizio Malattia Medici
Viale di Villa Massimo, 39 - 00161 Roma (RM) - Tel. 06/44248341
Responsabile Altri Operatori
Laura CARMOSINO Valentina MANCINI — Marianna AMORE